12 Mag Controlli fiscali su crediti di imposta e agevolazioni
L’8 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate, ha emesso la circolare n. 4 che contiene gli indirizzi operativi e le linee guida per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale che caratterizzeranno le attività di controllo del 2021, in relazione alla ripresa sia dell’invio delle lettere di compliance ai contribuenti, sia della notifica di accertamenti, atti di contestazione o irrogazione di sanzioni e atti di recupero dei crediti di imposta.
Sono citati, tra gli incentivi automatici sottoposti a controllo: (i) il credito di imposta per ricerca e sviluppo; (ii) il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno; (iii) il credito di imposta sisma centro-Italia; (iv) il credito di imposta zone economiche speciali e il credito di imposta formazione 4.0; (v) seguiranno le agevolazioni previste proprio per fronteggiare il Covid-19 come, ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori ecc; (vi) particolare attenzione dovrà essere riservata alle frodi realizzate tramite l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o attraverso l’utilizzo di dichiarazioni d’intento ideologicamente false.
L’orientamento delle attività di analisi del rischio e selezione delle imprese di piccole e medie dimensioni tiene in considerazione i seguenti aspetti:
- la tendenza dei contribuenti a fondare la spettanza del credito esclusivamente sulla correttezza documentale: riscontrati numerosi casi di imprese beneficiarie del credito R&S “assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzate nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito”
- il ricorrere di posizioni incoerenti per presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all’agevolazione: l’Amministrazione finanziaria segnala alcuni primi indicatori di rischio, applicabili specialmente alle attività di R&S svolte “intra muros”: (i) scarsa o assente compatibilità tra attività di R&S e attività economica dichiarata; (ii) inadeguatezza della struttura organizzativa aziendale; (iii) formale assenza di costi per R&S “intra muros” nei periodi d’imposta 2012-2013-2014, spese che altrimenti rileverebbero ai fini del calcolo della media storica, riducendo o
azzerando la spesa incrementale e l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti nei periodi dal 2015 al 2019.
La circolare del 7 maggio «sottolinea la necessità di evitare azioni non adeguatamente commisurate al rischio sotteso e non in linea con le presenti linee guida e l’importanza di individuare i reali beneficiari, anche a garanzia dell’efficacia dell’azione». Nelle piccole imprese, il ricercatore è quasi sempre l’amministratore, accompagnato da alcuni dipendenti “illuminati”, quindi la struttura spesso non ha i canoni di un laboratorio, ma molti prodotti, in Italia, nascono da lì.
La classificazione di attività di ricerca e sviluppo ha impiegato un po’ a prendere sostanza. Non solo le imprese, ma anche l’Istat, ad esempio, fino al 2016 non distngueva tra ricerca e sviluppo e innovazione nel richiedere alle imprese i dati sull’attività svolta per giungere a nuovi prodotti e/ processi.
Può essere utile rammentare che nella circolare AdE 31/E/2020 sono contenute indicazioni rilevanti circa le attività di verifica e le sanzioni applicabili al credito d’imposta R&S:
- l’Agenzia potrà procedere al recupero dell’agevolazione senza ricorrere al preventivo parere tecnico del Mise, riservandosi la facoltà di attivarlo solo in casi di tecnicismo elevato;
- ogniqualvolta i controlli evidenzino attività non eleggibili o spese non ammissibili l’Agenzia rileverà l’utilizzo di credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costituivo, indipendentemente dall’esposizione del credito in dichiarazione annuale;
- il termine di notifica degli atti di recupero è fissato al “31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”, in linea col termine previsto per i crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008;
- la sanzione applicata va dal 100% al 200% del credito (utilizzo in compensazione di credito inesistente, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997); non è applicabile la definizione agevolata ex articolo 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997;
- è sempre ammesso, anche in seguito alla constatazione della violazione purché entro la notifica dell’atto di recupero, il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso ex
articolo 13, D.Lgs. 472/1997; - gli Uffici delle Entrate possono ridurre la sanzione fino alla metà del minimo edittale in ragione delle “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui
la violazione si riferisce e la sanzione” ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997.