Contenzioso: La compensazione delle spese va motivata

Contenzioso: La compensazione delle spese va motivata

L’articolo 92 c.p.c., co.2 la cui disciplina viene richiamata dal D.Lgs. n.546/92, art.15, co.1 – nella formulazioneapplicabile alla controversia in esame (introdotta nel 2011) – dispone: se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti. Orbene pur ribadendo in questa sede il principio secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità, va tuttavia rilevato che la compensazione parziale o totale delle spese tra le parti è comunque subordinata alla esplicita indicazione, nella motivazione, delle gravi ed eccezionali ragioni a fondamento della ritenuta compensazione cfr. sentenza n.2149/14).
Cassazione – ordinanza n.10776 – 15 aprile 2015 – 25 maggio 2105