Condominio con Codice Foiscale per gli sconti sui lavori sulle parti comuni

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Condominio con Codice Foiscale per gli sconti sui lavori sulle parti comuni

L’Agenzia delel Entrate, con risuluzione n. 74E del 27 agosto, rispondendo ad una istanza di interpello, conferma che per fruire degli sconti fiscali per i lavori effettuati sulle parti comuni, ogni condominio deve avere il Codice Fiscale. L’Agenzia sostiene, come già precisato nella circolare 11E del 21 maggio 2014 al paragrafo 4.3 che la nascita del condominio è automatica (senza alcuna dleiberazione), nel momento in cui si generta le parti comuni. Il Condominio assume la qualifica di sostituto di imposta essendo tenuto al versamento dlel aritenuta di acconto ogni volta che corrisponde compensi per servizi e, quindi, deve necessariamente essere provvisto di codice fiscale, a prescindere che non sia necessario nominare un amministratore. In presenza di un “comdominio minimo”, edificio composto da non più di otto condomini, sono comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 C.C. che disciplinano rispettivamente la nomina dlel’amministratore ed il regolamento di condominio. Di conseguenza, per poter usufruire della detrazione per i lavori di ristrutrturazione delle parti comuni (Art. 16 bis T.U.) i piccoli condomini debbono richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla legge a nome del condominio stesso.

pdfRisoluzionen.74Edel27agosto2015.pdf73.67 KB29/08/2015, 09:15