Compensazione dei crediti fiscali superiori a 15.000 euro

Compensazione dei crediti fiscali superiori a 15.000 euro

L’art. 1. co. 574, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha introdotto un nuovo limite sulla compensazione dei crediti fiscali, prevedendo in analogia a quanto già previsto in ambito Iva dall’art. 10, D.L. 1.7.2009, n. 78, conv. con modif. dalla L. 3.8.2009, n. 102, l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità della dichiarazione (di cui all’art. 35, co. 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997), laddove il contribuente proceda alla compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/1997 di crediti per importi superiori a euro 15.000, relativi alle imposte sui redditi (Ires ed Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all’Irap. Come già chiarito per la compensazione dei crediti Iva, in considerazione del rinvio al citato art. 17, le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la “compensazione orizzontale” dei crediti relativi alle citate imposte per importi superiori a euro 15.000. Si ritiene, inoltre, che tale limite di euro 15.000, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, sia riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Con la R.M. 2.9.2014, n. 82/E, l’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, ha chiarito che il professionista abilitato, che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti superiori a euro 15.000, relativi ad imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, può apporre il visto di conformità sulla stessa, senza rivolgersi a terzi.