06 Giu CNDCEC: Approfondimento sull’applicazione in bilancio del nuovo OIC 16
E’ stato pubblicato sul sito del CNDCEC un approfondimento del 3/6/2015 in merito all’applicazione del nuovo OIC 16 “immobilizzazioni materiali”, al fine di agevolare i professionisti nella redazione del bilancio.
Component approach. Il nuovo principio contabile prevede l’iscrizione separata in contabilità di un bene dalle sue pertinenze, componenti o accessori, nel caso in cui la durata utile prevista per questi ultimi sia diversa da quella del cespite principale. L’ammortamento di tali componenti sarà effettuato autonomamente. La separazione non va effettuata se non praticabile o non significativa. In bilancio comparirà il valore contabile del singolo bene, ovvero della categoria di beni, al netto della sommatoria dei fondi di ammortamento dei singoli componenti. Viene precisato, inoltre, che “se un componente ha una durata superiore a quella del cespite principale, non è possibile utilizzare per esso un periodo di ammortamento più lungo, in quanto, una volta dismesso il cespite principale, il componente deve essere assoggettato ad un nuovo processo valutativo, se ancora utilizzabile.” La separazione ha, infatti, lo scopo di facilitare la contabilizzazione di una pertinenza con vita utile più breve rispetto al cespite principale, nell’ottica della sua sostituzione. Anche dal punto di vista fiscale l’ammortamento effettuato ai sensi del DM 31/12/88 va calcolato con aliquote autonome.
Scorporo del terreno e del fabbricato. Il nuovo principio stabilisce che, il valore del fabbricato va scorporato da quello del terreno sul quale insiste, anche in base a stime, per essere ammortizzato. Il valore del terreno coinciderà con il valore residuo risultante, una volta isolato quello del fabbricato. Il valore di quest’ultimo non va ovviamente ammortizzato salvo il caso di terreni utilizzati per discariche o cave. Tale regola è da ritenersi generale per i fabbricati cielo/terra, mentre per le porzioni di fabbricato lo scorporo non è necessario; fatta salva comunque la possibilità di attuarlo nel caso in cui si ritenga corretto. Nella pratica, tuttavia, è spesso più facile individuare il valore del terreno, il quale deve: fare riferimento alla data di acquisto iniziale e non alla data di bilancio; basarsi su stime attendibili e riconducibili a fonti ufficiali, quali atti notarili, rogiti, etc. Si ritiene, infatti, che la perizia non sia obbligatoria. Dal punto di vista fiscale, l’operazione di scorporo del valore può condurre alla generazione di fiscalità differita, in quanto il valore del terreno, ai fini fiscali, si determina sulla base di percentuali forfetarie (a meno che non esista un costo specifico del terreno da antecedente acquisto autonomo): 30% per i fabbricati industriali; 20% per gli altri fabbricati. Le soluzione proposte sono le seguenti: riclassificazione del fondo ammortamento come fondo bonifica/ripristino, nel caso in cui l’impresa abbia ammortizzato fino a quel momento il terreno “giustificando” il costo quale spesa di bonifica (come previsto dal vecchio OIC 16). Occorrerà verificare l’adeguatezza del valore di tale fondo; accertare i proventi straordinari derivanti dall’estinzione del fondo ammortamento, nel caso in cui l’impresa avesse erroneamente ammortizzato il terreno nel corso degli anni, ossia non fosse necessario il fondo di bonifica.
Scorporo del terreno e del fabbricato. Il nuovo principio stabilisce che, il valore del fabbricato va scorporato da quello del terreno sul quale insiste, anche in base a stime, per essere ammortizzato. Il valore del terreno coinciderà con il valore residuo risultante, una volta isolato quello del fabbricato. Il valore di quest’ultimo non va ovviamente ammortizzato salvo il caso di terreni utilizzati per discariche o cave. Tale regola è da ritenersi generale per i fabbricati cielo/terra, mentre per le porzioni di fabbricato lo scorporo non è necessario; fatta salva comunque la possibilità di attuarlo nel caso in cui si ritenga corretto. Nella pratica, tuttavia, è spesso più facile individuare il valore del terreno, il quale deve: fare riferimento alla data di acquisto iniziale e non alla data di bilancio; basarsi su stime attendibili e riconducibili a fonti ufficiali, quali atti notarili, rogiti, etc. Si ritiene, infatti, che la perizia non sia obbligatoria. Dal punto di vista fiscale, l’operazione di scorporo del valore può condurre alla generazione di fiscalità differita, in quanto il valore del terreno, ai fini fiscali, si determina sulla base di percentuali forfetarie (a meno che non esista un costo specifico del terreno da antecedente acquisto autonomo): 30% per i fabbricati industriali; 20% per gli altri fabbricati. Le soluzione proposte sono le seguenti: riclassificazione del fondo ammortamento come fondo bonifica/ripristino, nel caso in cui l’impresa abbia ammortizzato fino a quel momento il terreno “giustificando” il costo quale spesa di bonifica (come previsto dal vecchio OIC 16). Occorrerà verificare l’adeguatezza del valore di tale fondo; accertare i proventi straordinari derivanti dall’estinzione del fondo ammortamento, nel caso in cui l’impresa avesse erroneamente ammortizzato il terreno nel corso degli anni, ossia non fosse necessario il fondo di bonifica.