27 Feb Circolare 6/E: le risposte dell’Agenzia in tema di split payment e regime forfetario
La Circolare n. 6/E/2015 fornisce chiarimenti relativi a
Split payment (o “scissione dei pagamenti”), ossia il meccanismo disciplinato dal nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 ed introdotto dal co. 629, lett. b), Legge di Stabilità 2015, secondo cui, in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 da parte di fornitori di beni o servizi alla pubblica amministrazione, quest’ultima è tenuta al versamento all’Erario dell’imposta sul valore aggiunto.Domanda: Si chiede conferma che le operazioni soggette a regimi speciali IVA che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (es. regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese), pur in mancanza di espressa previsione normativa, devono ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment. Risposta: L’articolo 1, comma 629, lett. b), della Legge di stabilità 2015 ha introdotto l’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, che dispone l’adozione del modello di scissione dei pagamenti, c.d. “split payment” per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici. Secondo la nuova disposizione “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici interessati, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi…”. In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Questi ultimi, infatti, devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, tra cui l’evidenziazione dell’imposta, apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Conseguentemente, il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Art. 1, co. 54-89, Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto un nuovo regime, cd. “forfetario”, in vigore dal 1° gennaio 2015 per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell’anno precedente determinati requisiti. Il nuovo regime, che abroga i precedenti regimi agevolativi previsti per i contribuenti “minimi”, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionale regionale e comunale all’Irpef ed Irap pari al 15% del reddito percepito nel periodo d’imposta e calcolato forfetariamente in base all’attività esercitata ai fini ATECO. Domanda: Per l’anno 2015 un contribuente è nelle condizioni di poter svolgere il regime forfettario, pur avendo iniziato l’attività diversi anni fa. Quali sono gli adempimenti per rientrare in tale regime? Risposta: Il regime forfetario costituisce il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014, e sempre che non ricorra una della cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Tali soggetti transitano, a partire dal 1° gennaio 2015, in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale). I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di avere i requisiti previsti dalla norma per applicare il regime forfetario devono, invece, darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9), da presentare ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72.