22 Lug Cessione di crediti nei confronti della P.A.: lo Stato è garante
Dal 24 giugno 2014 è in vigore la norma introdotta dall’art. 37 del D.L. 66/2014 che prevede la possibilità – per i creditori della P.A. – di cedere anche pro-soluto i propri crediti, previa certificazione, con garanzia dello Stato. La disposizione si applica a tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2013. E’ previsto altresì che la medesima garanzia dello Stato in ipotesi di cessione si applichi ai debiti non certificati a condizione che: (i) i creditori presentino istanza di certificazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione; (ii) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la piattaforma elettronica, da parte delle PA debitrici, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. I pagamenti dei debiti di parte corrente ceduti non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.
Roma, 21 luglio 2014