Cambio del luogo di conservazione della fatturazione elettronica senza obbligo di comunicazione

Cambio del luogo di conservazione della fatturazione elettronica senza obbligo di comunicazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.81/E/15 ha offerto chiarimenti in merito alla comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari ai sensi dell’art.5 D.M. 17 giugno 2014. In particolare, l’istante chiedeva se, in caso di nuovo depositario, sia obbligatoria la comunicazione o sia sufficiente la compilazione del rigo RS140, codice 1, del modello Unico 2016 in riferimento ai redditi 2015 (prima annualità di emissione e di conservazione delle fatture elettroniche).
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, poiché il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.