Ammessa la start-up derivante da un ramo di azienda

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Ammessa la start-up derivante da un ramo di azienda

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), con la Nota del 3 settembre 2015, protocollo n.155183, ha offerto chiarimenti in merito alle start-up di impresa e, nello specifico, ha analizzato il requisito soggettivo previsto dall’art.25, co.2, lett. g) D.L. n.179/12, ai sensi del quale, una società, per essere considerata quale start-up, non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Il Mise dapprima ricorda come, con la Nota n.164029/13 si era già espressa in merito alla tassatività del divieto contenuto nella declaratoria di cui alla lett. g) co.2. Prosegue la Nota, affermando come il criterio ispiratore è improntato a quanto previsto dall’art.1, co.2 D.L. n.1/12, convertito con modificazioni dalla L. n.27/12, secondo cui “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.” Alla luce di questo criterio, il Mise conclude per l’esclusione dalle clausole inibitrici e quindi per l’ammissibilità dell’affitto dell’azienda o di un suo ramo.

pdfMIse_Nota_155183_03092015.pdf218.51 KB11/09/2015, 16:06