19 Nov Aliquota Iva applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici di capsule o cialde
In relazione all’aliquota Iva applicabile alla somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o a cialde, si premette che attualmente la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è soggetta all’aliquota del 10% ex n. 121), Tabella A, Parte Terza, D.P.R. 26.10.1972, n. 633. La R.M. 1.8.2000, n. 124, ha poi equiparato gli apparecchi funzionanti a capsule o a cialde agli altri distributori automatici, nonostante le particolari modalità di funzionamento, che richiedono il preventivo acquisto della cialda e il suo successivo inserimento nel distributore per l’erogazione della bevanda. Peraltro, in tale ultimo caso l’aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo laddove l’acquirente della capsula/cialda sia anche il suo effettivo utilizzatore quale consumatore finale. Nel caso invece di passaggi intermedi delle capsule o delle cialde, l’aliquota applicabile relativamente alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale resta quella propria del particolare prodotto ceduto, tranne nel caso in cui l’acquirente sia il datore di lavoro che acquista le cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, ferma restando l’indetraibilità dell’Iva sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso.
Si sottolinea poi che per potersi riconoscere sussistente una somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a capsule o a cialde soggetta all’aliquota del 10%, occorre che le cessioni delle capsule o delle cialde siano effettuate nei confronti di clienti che utilizzano distributori a cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società fornitrice, ossia che il contratto di comodato o di noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.