Al debutto la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo

Al debutto la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo

Dal 1° marzo 2026, la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite:
– dalle agenzie di viaggio e turismo;
– dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
– dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

Modificando l’art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73, infatti, l’art. 1 commi 140-142 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile, per le provvigioni sopra elencate, fino al 28 febbraio.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25-bis comma 1 del citato DPR 600/73, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). Tuttavia, la base imponibile della ritenuta è diversa a seconda che, nell’esercizio dell’attività:
– ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni);
– non ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in questo caso, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
A tal fine, occorre utilizzare il modello di dichiarazione definito dal DM 16 aprile 1983 che può essere trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2014, § 18).

L’invio deve avvenire:
– entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’applicazione della misura ridotta;
– oppure, se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d’anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Tanto premesso, posto che l’eliminazione del regime di esonero si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026 e che la ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento, saranno soggette alla medesima le provvigioni pagate ai citati soggetti da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente (cfr. quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2, con specifico riferimento all’analoga modifica che era stata prevista dall’art. 1 comma 89 della L. 213/2023).

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti (art. 25-bis comma 4 del DPR 600/73).

In tali ipotesi, si ritiene che le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere, siano tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° aprile 2026, vale a dire quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che essi hanno incassato, anche precedentemente al mese di marzo 2026, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2, in relazione all’analoga modifica che era stata prevista dall’art. 1 comma 89 della L. 213/2023).

Per quanto concerne la comunicazione di applicazione della ritenuta in misura ridotta, le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere, devono considerare che l’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di operare la ritenuta, da parte dei committenti, viene meno con riferimento alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026, vale a dire successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta al ricorrere delle previste condizioni (fissato al 31 dicembre).

Pertanto, si ritiene che tali comunicazioni possano pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 marzo 2026, analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 3, in occasione dell’analoga modifica apportata dall’art. 1 comma 89 della L. 213/2023).

Le ritenute operate sulle provvigioni sono versate con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’avvenuto pagamento (artt. 17 e 18 del DLgs. 241/97). Il relativo codice tributo è “1040”, che, dal 1° gennaio 2017, ha sostituito il precedente “1038”.