17 Ott Agroenergie (Fotovoltaico) I chiarimenti sul nuovo regime ex D.L. 66/2014
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015 ha offerto i primi chiarimenti in merito al regime fiscale per le agroenergie come delineato dall’articolo 22, D.L. 66/2014. Nello specifico, a decorre dal periodo d’imposta 2016, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata, l’eccedenza di energia prodotta sarà assoggettata anch’essa al regime forfettario solamente in caso di rispetto del principio della prevalenza come delineato dalla circolare n. 32/E/2009, mentre, in caso contrario, sarà produttiva di reddito d’impresa.
Limitatamente ai periodi di imposta 2014 e 2015, al contrario, vige un regime transitorio, delineato dall’articolo 22, comma 1-bis, D.L. 66/2014, ai sensi del quale la tassazione seguirà le seguenti regole:
a. reddito agrario nel limite dei primi 260.000 kWh annui prodotti;
b. tassazione forfettaria per l’eccedenza a condizione che siano rispettati i criteri di connessione di cui alla circolare n. 32/E/2009;
c. reddito di impresa in caso di mancato rispetto dei parametri di cui alla circolare n. 32/E/2009.