18 Lug Accordi di negoziazione assistita esenti da imposta di registro
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.65/E/15, ha chiarito che i contribuenti che si avvalgono del nuovo strumento giuridico della negoziazione assistita per le risoluzioni consensuali di separazione non devono pagare l’imposta di registro, di bollo e le altre imposte relative agli atti e ai documenti del procedimento di scioglimento del matrimonio. Il beneficio è esteso anche al nuovo strumento in quanto gli effetti della negoziazione assistita sono parificati a quelli dei provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio per i cui atti e documenti l’art.19, L. n.74/87 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.