Accertamento valido con motivazione adeguata

Accertamento valido con motivazione adeguata

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.20422 del 26 settembre 2014 ha statuito come l’indicazione nell’avviso di accertamento dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizioni di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente il quantum debeatur. A tale scopo la norma (art.42 d.P.R. n.600/73) prescrive che l’atto deve essere motivato sia in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, sia in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni applicate in sede di accertamento. Il riferimento nel testo della norma alle disposizioni applicate in sede di accertamento concerne la portata precettiva delle disposizioni, e dunque l’illustrazione dei criteri normativi di cui si è fatta applicazione ai fini della rettifica, non la mera indicazione del numero dell’articolo contenente la disposizione applicata, la quale una volta assolti i detti adempimenti motivazionali, appare essere un quind pluris irrilevante sul piano della validità dell’atto. Anche il riferimento alle “ragioni giuridiche” va inteso in questo senso sostanziale, e non meramente formale (come riferito cioè al numero dell’articolo o comma), che è poi il solo significato in grado di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva e valutare sia l’an che il quantum delle iniziative processuali da assumere (cfr. sentenza n.15842/06).