07 Mar Quando si ha sopravvenienza per il venir meno di posizioni debitorie
In tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi del D.P.R. 917/1986, articolo 55, comma 1, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, e assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento a imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza (cfr. sentenze n. 19219/2017, n. 12436/2011 e n. 20543/2006).
Cassazione – ordinanza n. 4547 – 26 novembre 2019 – 21 febbraio 2020