07 Nov Il rimborso chilometrico sconta l’Irpef se la trasferta parte da casa
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 92/E/2015, ha chiarito che l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’indennità chilometrica opera nei limiti dell’importo del rimborso corrispondente alla distanza percorsa dal dipendente dalla sede di lavoro al luogo di trasferta; ciò in quanto la trasferta è tale in relazione alla sede di lavoro effettiva del lavoratore. Pertanto, qualora la località di partenza sia diversa dalla sede di lavoro è necessario verificare se ciò comporta un allungamento della tratta. Se così è, il surplus del rimborso corrispondente alla maggior distanza percorsa deve essere tassato in capo al dipendente. In altre parole, emerge un reddito imponibile ogniqualvolta la tratta “sede di lavoro-località di trasferta” è più corta rispetto alla tratta “altra località di partenza-località di trasferta” effettivamente percorsa. Ciò vale anche quando il luogo di partenza coincide con l’abitazione in cui risiede il lavoratore.