L’iFEL chiarisce il baratto amministrativo

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L’iFEL chiarisce il baratto amministrativo

L’iFEL, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti in merito all’applicazione delle disposizioni relative al c.d. baratto amministrativo, con la nota di approfondimento del 16 ottobre 2015, ha fornito alcuni chiarimenti volti al corretto inquadramento del nuovo istituto. Il baratto amministrativo prevede l’esenzione dal pagamento dei tributi locali a fronte di servizi resi all’Amministrazione. Beneficiano dell’agevolazione i cittadini singoli o associati, con la precisazione che, ai fini della concessione dell’agevolazione da parte dei Comuni, la norma privilegia prioritariamente le “comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute“. Le attività in relazione alle quali possono essere deliberate dal Comune le agevolazioni tributarie in commento devono riguardare un territorio da qualificare, ed in particolare “la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”. A fronte dell’intervento sussidiario dei cittadini, il Comune potrà pertanto disporre deliberazioni di riduzione o esenzione di tributi “inerenti il tipo di attività posta in essere”. Tuttavia, il tributo scontato (Imu, Tasi, Tari, Cosap, eccetera) può anche essere – in apparenza – non direttamente ricollegabile al tipo di attività posta in essere. Per quanto riguarda, infine, il quantum dell’agevolazione, il Comune deve – a priori – giustificare la misura del beneficio concesso con elementi ispirati a responsabilità e ragionevolezza. Non si ritiene comunque possibile prevedere riduzioni o esenzioni anche con riferimento ad eventuali debiti tributari del contribuente.

pdfIfel_Nota_informativa_di_approfondimento_16102015.pdf98.61 KB24/10/2015, 10:14