Ammortamento al 140% per i nuovi investimenti effettuati già dal 15 ottobre 2015

Ammortamento al 140% per i nuovi investimenti effettuati già dal 15 ottobre 2015

Nelle more di un più puntale ed esautivo intervento, si segnala che sull’intero ammontare dell’investimento e su tutti i beni strumentali (tranne alcune esclusioni), spetta, non solo ai titolari di reddito d’impresa ma anche gli esercenti arti e professioni, un aumento del 40% del costo d’acquisto preso a base per l’ammortamento nonché, si ritiene, della quota capitale dei canoni di leasing. Il maggior importo può concorrere a generare una perdita, deducibile secondo le regole ordinarie. L’agevolazione è temporanea, potendo riguardare solo gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. A tal fine va fatto riferimento al criterio di competenza (anche per i titolari di reddito di lavoro autonomo: circolare 90/01) e quindi, in via generale, al momento della consegna o spedizione del bene.
È possibile fruire dell’incentivo per tutto il periodo di deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing (fino all’eventuale cessione del bene). La stessa maggiorazione si applica ai limiti, stabiliti dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, per il riconoscimento fiscale del costo d’acquisto ammortizzabile di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Il costo non è, invece, incrementato ai fini dell’applicazione delle altre norme. I beni agevolati sono quelli materiali ammortizzabili, con esclusione, quindi, dei beni merce e dei materiali di consumo. Si deve trattare di beni nuovi, cioè non utilizzati in precedenza. Il beneficio non spetta per i fabbricati e le costruzioni; i beni per i quali sono stabiliti, nel Dm 31 dicembre 1988, coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tranviario e gli aerei completi di equipaggiamento. Non va tenuto conto dell’agevolazione in sede di determinazione dell’acconto sia per il 2015, sia per il 2016.
Infine il maggior valore dell’avviamento e dei marchi affrancato in seguito ad operazioni straordinarie è deducibile non più in dieci ma in 5 periodi d’imposta.