Decreto internazionalizzazione – “Branch exemption” per le stabili organizzazioni estere dei soggetti residenti

Decreto internazionalizzazione – “Branch exemption” per le stabili organizzazioni estere dei soggetti residenti

L’art. 14, Dlgs n. 147/2015 (Decreto internazionalizzazione) ha introdotto nel TUIR l’art.168-ter, che offre alle imprese residenti la possibilità di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite realizzati dalle proprie stabili organizzazioni estere, affinché tali profitti e/o perdite non assumano rilevanza fiscale in Italia (cd. branch exemption). Tale facoltà può essere esercitata dal contribuente nel rispetto delle seguenti condizioni: (i) l’opzione deve riguardare contestualmente tutte le stabili organizzazioni estere del soggetto residente ed è irrevocabile; (ii)  l’opzione va esercitata al momento della costituzione della stabile organizzazione, con effetto immediato. Rispetto alla prima condizione, l’opzione è applicabile liberamente nei confronti delle stabili organizzazioni localizzate nei Paesi white list: in caso di stabile organizzazione situata in un Paese black list, l’opzione avrà efficacia esclusivamente in presenza delle esimenti di cui all’art.167, TUIR, in assenza delle quali dovrà essere applicato il regime CFC di tassazione per trasparenza. Il regime opzionale di esenzione degli utili e delle perdite realizzati dalla stabile organizzazione estera del soggetto residente in Italia si pone quale metodo alternativo al meccanismo del credito per le imposte assolte dalla stabile organizzazione all’estero. Per le stabili organizzazioni già esistenti è stato introdotto un regime transitorio volto a consentire il passaggio dall’attuale regime dell’imputazione dei redditi della stabile organizzazione (riconoscimento del credito per le imposte estere) al regime dell’esenzione: l’opzione per la branch exemption potrà essere esercitata dal contribuente entro il secondo periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore delle disposizioni in commento (in vigore dal periodo d’imposta 2016), mentre l’esercizio dell’opzione non determina alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. Il comma 7 dell’art. 168-ter prevede il recupero delle perdite pregresse dei cinque periodi d’imposta precedenti (cd. recapture delle perdite) che si applica quando l’impresa intende esercitare l’opzione per l’esenzione e in precedenza aveva “importato” perdite fiscali dalla propria stabile organizzazione: in questo caso l’opzione esercitata dall’impresa non avrà effetto fino a quando non verrà riassorbita la perdita netta della branch estera, determinata ricalcolando il reddito della stabile organizzazione dei cinque periodi d’imposta precedenti.