Decreto internazionalizzazione novità in materia di black list

Decreto internazionalizzazione novità in materia di black list

In data 22 settembre 2015 è stato pubblicato in G.U. il Dlgs n.147/2015, detto anche “Decreto internazionalizzazione“, in vigore dal 7 ottobre 2015. L’art. 5 illustra le modifiche apportate all’art. 110, TUIR, in particolare viene sostituito il comma 10. Le disposizioni previste dal citato comma non vengono applicate quando le imprese che sono residenti in Italia forniscono la prova di aver posto in essere operazioni (e che abbiano avuto una concreta esecuzione) che rispondono ad un interesse economico. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili vengono indicati nella dichiarazione dei redditi. Prima di procedere con l’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta, l’Amministrazione deve notificare all’interessato un avviso per dare la possibilità di fornire (entro 90 giorni) le prove richieste. Se l’Amministrazione non ritiene idonee le prove fornite, dovrà motivarlo nell’avviso di accertamento. Con l’abolizione del vecchio comma 10 ne consegue una modifica del co. 12-bis che risulterà essere il seguente: “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10“. La disposizione del comma 7 riguardante i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, non viene applicata per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato. L’art. 10 del decreto, invece, illustra i cambiamenti in seguito all’abrogazione dell’art.168-bis, TUIR. L’abrogazione di tale articolo comporta delle modifiche al Dlgs n. 239/1996, in particolare: art.6, non sono imponibili gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni; l’elenco degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, viene aggiornato semestralmente. Le disposizioni sopra citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.