21 Set Decreto Bilanci: nuove soglie di esonero per la redazione del bilancio consolidato
In data 4/9/2015 è stato pubblicato su GU n. 205 il DLgs 139 del 18 agosto 2015, recante novità in materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, cosidetto “Decreto Bilanci”, le cui nuove disposizioni si applicano a partire dall’1/1/2016. In particolare l’art. 7, co. 1, apporta alcune modifiche all’art. 27, DLgs 127/1991, relativo ai casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Le imprese controllanti, tuttavia, sono esonerate da tale obbligo se per due esercizi consecutivi non superano 2 dei seguenti limiti (in riferimento al proprio bilancio e a quello delle controllate): euro 17.500.000 negli attivi patrimoniali – dall’1/1/2016 il limite diviene pari a euro 20.000.000; euro 35.000.000 nei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio – dal 1/1/2016 il limite diviene pari a euro 40.000.000; numero di dipendenti in media nell’anno 250. Prima della pubblicazione del decreto bilanci, l’esonero di cui sopra non si applicava nel caso in cui la controllante o una delle controllate avesse emesso titoli quotati in borsa (art.27 comma 2). Dall’1/1/2016, tale comma viene sostituito dal seguente: “L’esonero previsto dal comma precedente non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39”. Nuova ipotesi di esonero si ha nel caso in cui la società controlli esclusivamente imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’art. 28 (come modificato dall’art.7, co. 2, DLgs 139/2015).