L’avviso bonario è impugnabile

L’avviso bonario è impugnabile

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. n.546/92, art.19, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente. Sotto altro aspetto, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n.546/92, art.19, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt.24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art.97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n.448/01. Sulla scorta di detti principi, si è affermata l’impugnabilità dell’avviso bonario di cui al d.P.R. n.600/73, art.36-bis, co.3, che assolve ad una funzione analoga all’avviso, impugnato in questo giudizio, di cui allo stesso d.P.R. n.600/73, art.36-ter, co.4. Deve quindi concludersi che l’avviso bonario di cui di cui al d.P.R. n.600/73, art.36-ter, co.4, è autonomamente impugnabile (cfr. sentenze n.25297/14, n.17010/12 e n.10987/2011).

Cassazione – ordinanza n.15957 – 20 maggio 2015 – 28 luglio 2015