25 Lug Applicazione del nuovo ravvedimento operoso alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti con Circolare del 15 luglio 2015 affronta il tema del ravvedimento delle violazioni degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, di cui al Dl 167/1990. In particolare il gruppo di studio si è interrogato sulla possibilità di ricondurre le violazioni di cui sopra tra quelle relative ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Sebbene le sanzioni connesse al quadro RW non siano sempre associate al recupero di una maggiore imposta, si ritiene che l’operatività di tali disposizioni facciano riferimento a qualsiasi tipo di violazione amministrata dall’Agenzia delle entrate e non solo alle violazioni definite sostanziali, ossia connesse ad un tributo vero e proprio. Diversamente, si verificherebbe un’eccessiva disparità di trattamento sanzionatorio tra le violazioni in materia di monitoraggio fiscale con annesso recupero di imposta, rispetto a quelle in cui il recupero non si verifichi. Ai fini dell’applicazione del nuovo ravvedimento operoso il contribuente può, alla luce delle riflessioni sopra esposte, trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- dichiarazione tardiva o integrativa (rispetto a quella in scadenza il 30 settembre XXXX): ossia dichiarazione da presentarsi entro 90 giorni dalla scadenza;
- dichiarazione integrativa oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il 30 settembre dell’anno successivo(30 settembre XXXX + 1);
- dichiarazione integrativa entro il 30 settembre del secondo anno successivo (30 settembre XXXX + 2);
- dichiarazione integrativa oltre il 30 settembre del terzo anno successivo (30 settembre XXXX + 3) e fino alla decadenza dei termini di accertamento.
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/843