21 Lug I nuovi chiarimenti delle Entrate sulla voluntary disclosure
Un nuovo documento di prassi in materia di voluntary disclosure ha rappresentato per mesi un’esigenza fondamentale per i diversi operatori interessati alla problematica. Troppi gli interrogativi da risolvere e i dubbi latenti, non soltanto collegati al tema del raddoppio dei termini di carattere penale.
Ebbene, la Circolare sopraggiunta si è rivelata una delusione, lasciando ancora più perplessi i consulenti in vana attesa, se non altro per il particolare, davvero non insignificante, che la sede centrale ha del tutto ignorato ciò che alcune DRE (ed in particolare Piemonte e Lombardia) avevano anticipato.
Il dubbio amletico è il seguente: ma a questo punto i chiarimenti regionali valgono o non valgono? Se si considera che in qualche caso quanto precisato dalla Circolare n.27/E/15 è addirittura in antitesi, la legittimità dell’essere cauti nell’applicare le indicazioni delle DRE è evidentemente ampia. Il quadro che ne viene fuori è paradossale.
Non è dato sapere il destino dei crediti di imposta, delle minusvalenze dell’euroritenuta. Non ci sono indicazioni circa gli importi da indicare sui rendimenti percepiti, se al lordo o al netto delle trattenute (indicandole al lordo – soluzione tecnica, ma senza riconoscimento di crediti, si giunge a livelli di tassazione abnormi). Il mondo “dei frontalieri” non ha spiegazioni di sorta.
Si è aggiunta la complicazione della documentazione dei prelievi, prova diabolica per eccellenza, anche in capo alle persone fisiche non titolari di partita Iva. Francamente appare tutto irrazionale. Per anni abbiamo vissuto stagioni da “scudo fiscale” in cui gli evasori sono andati a nozze. Oggi, tra disposizione normativa e precisazioni rigide, stiamo andando nella direzione di complicare la vita a chi si ritrova “impigliato” in questo caos senza aver effettuato atteggiamenti evasivi rilevanti. Un italiano lavoratore in Svizzera, che ha deciso di tornare in Italia ma ha violato determinati adempimenti è posto sullo stesso piano di chi ha creato artefizi per evadere in Italia. E le interpretazioni ministeriali iper-rigide non fanno che acuire tali assurdità: il pensionato stesso che magari ha effettuato prelievi in contanti di 30.000 o 40.000 euro in unica soluzione oggi dovrà anche dire quale sia stato il destino di tali importi, come se il contante fosse tracciabile. Speriamo almeno che prevalga il buon senso, ma su questo si avverte qualche perplessità, posta soprattutto la scarsa conoscenza della materia da parte delle sedi periferiche dell’Amministrazione finanziaria.
Senza considerare, infine, il salto nel vuoto che sembra realizzarsi su una molteplicità di problemi ulteriori: dichiarazioni di successione/donazione, violazioni valutarie, contestazioni di sanzioni di vario genere (si pensi alle violazioni contabili, che possono incidere sul cumulo giuridico), reati collaterali (come quelli societari) non coperti dalla norma, implicazioni contributive e, non ultimo, inclusione in liste selettive per le annualità ancora accertabili. Questa è forse la conseguenza più strana. Si immagini un contribuente con partita Iva in Italia che ha versamenti all’estero nel 2011 per 40.000 euro e prelievi di vario genere nel 2012 e nel 2013. In sede di voluntary decide di evidenziare l’evasione reddituale in Italia per 40.000 euro in relazione al 2011, nulla adducendo circa i prelievi se non sottolineando gli utilizzi personali. Non illustrare a questa persona il rischio, negli anni 2012 e 2013, di essere selezionato per controlli in Italia è quasi impossibile se si pensa al modo di ragionare dell’Amministrazione finanziaria. La domanda da porsi a questo punto è cosa può accadere in caso di ulteriori recuperi fiscali in Italia negli anni sanati mediante la voluntary, ossia se addirittura l’Ufficio procedente possa invocare una sorta di “infedeltà” del contribuente, revocare gli effetti benefici della voluntary e addirittura effettuare una segnalazione in procura per aver il contribuente medesimo rilasciato false dichiarazioni in sede di collaborazione, nuovo reato punito in maniera oltremodo severa.
Francamente appare tutto così assurdo e complicato che l’opzione del ravvedimento operoso sembra farsi strada in maniera fortissima: man mano che passano gli anni, si eliminano annualità passate gravate da evasione consistente sui capitali accumulati, residuando solo quella dei rendimenti (ad esempio, con capitali in Paesi white list, dal 1° gennaio 2016 l’anno 2010 non è più accertabile, laddove in voluntary deve essere ancora riportato). Certo, sui Paesi black list bisogna attendere più anni, ma l’assenza di informazioni da questi Paesi aiuta. Nei ravvedimenti, trattandosi di dichiarazioni del contribuente, si utilizzano secondo le regole ordinarie i crediti d’imposta e le minusvalenze. Le riduzioni delle sanzioni sono quasi identiche. Soprattutto non si ha nessuna implicazione penalistica per ciò che si dichiara o meno. Non si relaziona alcunché all’Amministrazione finanziaria. Si agisce quando e se si vuole. Il professionista non deve nemmeno analizzare ogni singolo movimento con tanto di ulteriore problema legato alle segnalazioni per le operazioni sospette ai fini del riciclaggio.
Qualcuno potrebbe eccepire che è in vigore il nuovo reato di autoriciclaggio, ma oltre l’enfasi di tale norma non bisogna dimenticare che serve sempre il reato presupposto e pertanto in assenza di ciò, non si comprende perché bisogna avere visioni di pessimismo biblico. Non vi è l’obbligo di dare spiegazioni circa i prelievi e, infine, non si innescano automatismi circa le implicazioni di vario genere, dalla successione alle violazioni valutarie, etc..
Ora, se l’obiettivo era rendere più conveniente strade alternative, non possiamo che dire che si è riusciti nell’impresa, chiaramente di esclusiva italica, di creare complicazioni anche quando non se ne avverte alcun bisogno. In tutto questo, la sola soluzione seria che un Paese civile dovrebbe adottare sarebbe quella (minima) di prorogare la scadenza del termine di presentazione, fissa al 30 settembre prossimo, noncuranti delle ferie estive. Come se la procedura di collaborazione fosse di una semplicità primordiale. Se finanche sui rendimenti esteri si è scelta la strada di ipotizzare rendite al 5% annuo, con relativa tassazione al 27% quando tutte i redditi del genere hanno una tassazione ordinaria mediamente del 20% se non inferiore, con infine il non affrancamento del valore
dei titoli che dunque se con plusvalenze latenti verranno nuovamente tassati all’atto di realizzazione, ebbene è chiaro che qualcosa non funziona. La deontologia, in questi casi, obbliga a optare per il metodo analitico, con tutte le difficoltà del caso e soprattutto un dedalo inestricabile in sede di relazione, dove bisogna spiegare per ogni titolo la vita relativa, ossia l’acquisto, la vendita, lo scambio, il cambio di denominazione e quanto altro può essere accaduto. Al che sia consentita l’ultima osservazione: proprio sui rendimenti, l’anomalia maggiore della voluntary è la previsione di questo rendimento presunto del 5% tassato al 27%. Nel sistema tributario ordinario non esiste analoga previsione: o avviene una determinazione analitica dei rendimenti o la sola presunzione legale relativa è contenuta nell’art.6 D.L. n.167/90, secondo cui possono presumersi dei rendimenti pari al saggio legale. Tornando all’opzione “ravvedimento operoso”, si immagini che il contribuente non sia in grado di documentare i rendimenti ottenuti e dunque decida di indicare l’importo pari al saggio legale applicato al valore dei titoli a fine anno (in qualche annualità tale saggio legale è stato inferiore all’unità). All’ufficio accertatore non resterà altra opzione che provare a effettuare una determinazione analitica dei rendimenti ottenuti. Praticamente, dovrebbe fare esattamente quel lavoro che in tanti evitano oggi nella voluntary optando per la determinazione forfettaria. La sensazione è che, probabilmente, decideranno di soprassedere, con la sola certezza che non possono applicare la norma di rendimento presunto del 5% che è insita nella sola procedura di voluntary. Che dire, siamo innanzi a un vero rompicapo.
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