Accordi di negoziazione assistita esenti da imposta di registro

Accordi di negoziazione assistita esenti da imposta di registro

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.65/E/15, ha chiarito che i contribuenti che si avvalgono del nuovo strumento giuridico della negoziazione assistita per le risoluzioni consensuali di separazione non devono pagare l’imposta di registro, di bollo e le altre imposte relative agli atti e ai documenti del procedimento di scioglimento del matrimonio. Il beneficio è esteso anche al nuovo strumento in quanto gli effetti della negoziazione assistita sono parificati a quelli dei provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio per i cui atti e documenti l’art.19, L. n.74/87 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/luglio+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+65+del+16+luglio+2015/RISOLUZIONE+65_E+DEL+16+LUGLIO+2015.pdf