L’area diventa edificabile con l’adozione del PRG adottato dal Comune

L’area diventa edificabile con l’adozione del PRG adottato dal Comune

In tema di imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.223/06, art.36, co.2, convertito con modificazioni dalla L. n.248/06, che ha fornito l’interpretazione autentica del d.P.R. n.131/86, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto del d.P.R. n.131/86, art.52, co.4, dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. L’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione (cfr. sentenze n.11182/14 e SS.UU. n.25505/06). – Cassazione – ordinanza n.12840 – 22 aprile 2015 – 22 giugno 2015