11 Lug Iva: le FAQ su Expo 2015
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.25/E/15 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a Expo Milano 2015 rendendo note le risposte date alle domande più frequenti. Il documento di prassi è suddiviso per are tematiche, di modo che la sua consultazione risulta essere veloce e pratica. Qui di seguito si approfondiscono alcune risposte relative agli aspetti Iva, rimandando al documento per l’approfondimento in merito a quelle relative, ad esempio, alla costituzione di una SPV, alla disciplina relativa all’esercizio di un’attività commerciale da parte dei partecipanti, a quella dei partecipanti, nonché alla rivendita dei biglietti per l’esposizione. In tema di Iva, il documento ricorda come sulla base del cosiddetto accordo BIE stipulato l’11 luglio 2012 tra il Governo italiano e il Bureau international des expositions (BIE appunto), i Commissariati Generali di Sezione possono usufruire del regime di non imponibilità Iva per la realizzazione del proprio Padiglione espositivo. La circolare chiarisce che ciò vale per gli acquisti di beni e servizi e per le importazioni di beni relativi alla costruzione dell’intero padiglione, inclusa la parte adibita alle attività commerciali (ad esempio, ristorante, bar, negozio), poiché la struttura è riferibile nella sua interezza all’attività istituzionale dei Commissariati. Diversamente, non rientrano nel regime di non imponibilità le operazioni connesse al rifornimento, vettovagliamento e arredo degli spazi adibiti allo svolgimento delle attività commerciali, nonché le importazioni di articoli oggetto di vendita in loco. Rientra nel regime di non imponibilità Iva anche la locazione di appartamenti, da parte di un partecipante ufficiale, al fine esclusivo di consentire la partecipazione del proprio personale a Expo. In caso di applicazione dell’imposta, la stessa può essere recuperata attraverso l’emissione da parte del locatore italiano di una nota di credito entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Il medesimo regime di non imponibilità si applica anche con riferimento ai servizi di somministrazione di gas, elettricità e altre utenze, ma solo a condizione che i relativi contratti siano intestati al Commissariato Generale di Sezione. Non godono della non imponibilità Iva gli acquisti di beni e/o servizi per lo svolgimento di un’attività commerciale, a prescindere dal soggetto che li effettua (partecipante ufficiale o non ufficiale). Pertanto, gli acquisti da parte di un Commissariato Generale di Sezione, da un’impresa italiana, di prodotti alimentari destinati a essere rivenduti al pubblico presso il punto ristoro del suo padiglione non possono fruire del regime di non imponibilità Iva. In merito agli obblighi contabili o dichiarativi ai fini fiscali a carico del Commissariato Generale di Sezione, quando non svolge alcuna attività commerciale in Italia non è tenuto ad osservare particolari adempimenti, tuttavia, ha comunque l’obbligo di conservare i moduli che compilae consegna ai fornitori per usufruire del regime di non imponibilità Iva con le stesse modalità previste peri documenti ufficiali emessi, unitamente alla documentazione dei relativi pagamenti. Per quanto riguarda gli aspetti Iva legati alle imprese italiane, il documento di prassi evidenzia che le prestazioni di servizi relative alla costruzione di uno stand fieristico presso Expo Milano 2015 fornite ad un soggetto passivo Iva con sede in un
Paese a fiscalità privilegiata, ancorché trattasi di operazioni fuori campo Iva, in quanto non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art.7-ter d.P.R. n.633/72, soggiacciono comunque all’obbligo di comunicazione black list secondo le regole e le scadenze ordinarie. Inoltre, qualora un’impresa italiana stipuli un contratto di appalto con un general contractor estero per la realizzazione di un padiglione espositivo e, a tal fine, affidi poi in subappalto a società italiane parte degli interventi, l’Iva relativa alle prestazioni di servizi rese da queste all’appaltatore deve essere assolta secondo il meccanismo dell’inversione contabile; ovviamente, ciò vale a condizione che siano verificate tutte le condizioni richieste dallart.17, co.6, lett.a) Decreto Iva.