12 Giu Il reddito degli enti non commerciali va ricostruito in modo atomistico
In tema di Irpeg il d.P.R. n.917/86, art. 88, co.2, lett. c) dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenzialie sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale;pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la trasformazione in reddito d’impresa a norma dell’art.40, co.1, del medesimo decreto. Ne discende che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art.108 del decreto. Inoltre, per un verso, a norma dell’art.87, co.2, lett. c) Tuir, gli Enti pubblici residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale sono soggetti ad Irpeg; per altro verso, non costituisce esercizio di attività commerciale l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di Enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali” (art.88, co.2, lett. c) del suddetto decreto), in quanto tale non assoggettabile a prelievo Irpeg. In relazione a tali ultime attività, non si pone il problema della qualificazione del reddito degli immobili relativi ad imprese commerciali; reddito, che, secondo il d.P.R. n.917/86, art.40, co.1, non va considerato come fondiario, ma segue il regime del reddito di impresa, recte, è in esso assorbito. Non essendo configurarle reddito di impresa, in mancanza di un’attività commerciale riconosciuta come tale ai fini fiscali (art.88), suscettibile di prelievo fiscale, manca il presupposto per l’assorbimento del reddito fondiario nel reddito d’impresa. Il reddito fondiario, pertanto in tale caso, mantiene la propria autonomia, ai fini dell’imposizione fiscale. Di fatti, a norma del d.P.R. n.917/86, art.108, il reddito degli enti pubblici non commerciali va ricostruito in maniera atomistica, al fine di evitare contaminazioni tra i diversi tipi di reddito che non possono poi confluire nell’unica categoria del reddito di impresa (cfr. sentenze n.3346/13, n.17994/12, n.288/12, n.12773/11, n.9875/11, n.19038/10, n.17089/09 e n.28176/08).
Cassazione – sentenza n.9718 – 12 febbraio 2015 – 13 maggio 2015