12 Giu Chiarita la portata di alcune novità in tema di ravvedimento
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.23/E del 9 giugno 2015 ha offerto alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte, a mezzo dell’art.1, co.637 della L. n.190/14 (Legge di stabilità per il 2015), in tema di ravvedimento operoso. In particolare, un primo chiarimento è relativa all’ambito di applicazione dell’art.13, co.1, lett. b-quater) D.Lgs. n.472/97 con cui è previsto che la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo se il ravvedimento operoso viene effettuato successivamente alla constatazione della violazione e quindi con un processo verbale di constatazione “in mano”. Le Entrate, nonostante la lettera b-quater) non stabilisca esplicitamente che la misura è applicabile ai soli “tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate” ritiene che anche tale fattispecie “premiale” possa essere utilizzata soltanto quando la pretesa impositiva è riconducibile all’Agenzia. La seconda precisazione ha a oggetto sia l’ambito applicativo sia il termine temporale per il perfezionamento del ravvedimento operoso nella fattispecie prevista dalla lett.a-bis), ai sensi della quale sono previste sanzioni nella misura ridotta pari a 1/9 del minimo quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione dell’errore. L’Agenzia precisa la misura in questione è applicabile anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, viene precisato come la regolarizzazione del versamento con la riduzione della sanzione ad 1/9 debba avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (e non dal termine di presentazione della dichiarazione alla quale il versamento è legato). Il riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione si rende invece applicabile alle sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione, come, ad esempio, quelle relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto: la circolare fa al riguardo l’esempio della sanzione prevista per la mancata indicazione in dichiarazione dei costi black list.