Le faq del Mef sull’Imu dei terreni montani

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Le faq del Mef sull’Imu dei terreni montani

Il Mef ha pubblicato, sul proprio sito internet, le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’Amministrazione finanziaria in merito all’applicazione dell’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli ai sensi del D.L. n.4/15. In particolare, il Dipartimento chiarisce come:
  1. la nuova detrazione spetta solo per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A e, nel caso di comuni parzialmente delimitati (PD), solo per i terreni ubicati nella parte “svantaggiata” del territorio comunale;
  2. la detrazione di 200 euro è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata. Al soggetto, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno né 200 euro per ogni comune di ubicazione degli immobili posseduti, bensì 200 euro in totale;
  3. la detrazione si suddivide sulla base dei principi della Circolare n.3/DF/12, tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di possesso;
  4. la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o Iap di cui all’art.1 D.Lgs. n.99/04, iscritti nella previdenza agricola. In altri termini, se uno solo dei possessori ha i requisiti richiesti dalla legge, solo a quest’ultimo spetta per intero la detrazione;
  5. la detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona “svantaggiata” e, quindi,proporzionata al valore di questi soli terreni;
  6. la dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. L’obbligo non sussiste se il comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
  7. la detrazione per i terreni di collina svantaggiata debba essere riportata nell’apposito campo del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
  8. in merito al rimborso spettante ai sensi del D.L. n.4/15, esso compete anche nel caso in cui il contribuente possieda un terreno ubicato in un comune che:
    • fino al 2013, sulla base della circolare n. 9 del 1993, era imponibile;
    • per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal D.M. 28 novembre 2014, continua ad essere imponibile;
    • a seguito del D.L. n.4/15 è divenuto esente.

pdfMef_062015_Faq.pdf99.29 KB06/06/2015, 08:58