05 Apr Imposta di registro: Regime delle transazioni
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 85/E del 1° aprile 2025, analizza il corretto trattamento da riservare agli accordi transattivi, ricordando preliminarmente che la funzione della transazione è quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni. Nell’ambito di tale istituto si distinguono le figure della transazione c.d. “dichiarativa” (o conservativa), dalla quale non scaturiscono nuovi rapporti tra le parti, concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie, e della transazione c.d. “novativa”, che si caratterizza per la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni. Ai fini dell’imposta di registro, gli atti transattivi sono disciplinati dall’articolo 29, D.P.R. 131/1986, che dispone: “Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa”. Ne deriva che per stabilire il trattamento fiscale applicabile a una transazione è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l’analisi degli elementi sottostanti la vicenda, la specifica volontà delle parti. Occorre, altresì, esaminare puntualmente il contenuto e gli obblighi dell’accordo, in ragione del fatto che è lo stesso atto a individuare i reciproci impegni assunti dalle parti per porre fine alla lite. Nel caso oggetto di interpello, la somma dovuta è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che la stessa non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell’ambito di un rapporto contrattuale. Conseguentemente, poiché l’accordo comporta un obbligo di pagamento, che deriva dalla transazione che si intende stipulare, è applicabile l’imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall’articolo 9, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986