I requisiti per essere attestatore della rendicontazione di sostenibilità

I requisiti per essere attestatore della rendicontazione di sostenibilità

Il Decreto Mef 19 febbraio 2025, recante “Contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025. Di seguito si offre un quadro di sintesi.

2 – Requisiti per l’abilitazione dei revisori legali iscritti al registro e per le società di revisione
Possono chiedere l’abilitazione:
a) i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, D.Lgs. 39/2010, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla lettera d);
b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), D.Lgs. 39/2010;
c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell’Unione Europea secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera f-bis), D.Lgs. 39/2010;
d) i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all’articolo 18, comma 4, D.Lgs. 125/2024.

3 – Contenuto della domanda di abilitazione
Nella domanda di abilitazione devono essere indicati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) codice fiscale;
c) indirizzo pec e recapito telefonico;
d) numero di iscrizione al registro dei revisori legali;
e) eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettere e) e g), D.Lgs. 39/2010;
f) nome, numero di iscrizione, indirizzo e sito internet dell’eventuale società di revisione presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
g) ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in Albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi, con indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli Albi o registri;
h) sussistenza dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Mef, sentita la Consob, ex articolo 2, comma 2, lettera a), D.Lgs. 39/2010;
i) eventuale rete di appartenenza, così come definita nell’articolo 1, comma 1, lettera l), D.Lgs. 39/2010 e nel Regolamento attuativo di cui all’articolo 10, comma 13, D.Lgs. 39/2010;
l) dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui sopra;
m) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all’articolo 5 del presente decreto, indicando gli estremi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l’avvenuto pagamento;
n) di aver svolto il tirocinio previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d-bis), D.Lgs. 39/2010;
o) di aver superato l’esame previsto dall’articolo 4, comma 3-ter), D.Lgs. 39/2010.
La domanda di abilitazione deve essere conforme alle prescrizioni in materia di bollo.
La domanda di abilitazione per i revisori di cui alla lettera d) dell’articolo 2 deve contenere le informazioni di cui alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti dall’articolo 18, comma 4, D.Lgs. 125/2024.
Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 2, lettere b) e c) è stabilito con successivo decreto.

4 – Modalità di presentazione della domanda di abilitazione
La domanda di abilitazione per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell’area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
Con determina del Ragioniere generale dello Stato sarà fissato il termine iniziale per l’invio delle domande di abilitazione.
In deroga a quanto sopra e per consentire il rilascio dell’attestazione di sostenibilità ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. 125/2024, i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all’articolo 18, comma 1, D.Lgs. 125/2024, da designare quali responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione della sostenibilità, possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dal 3 marzo 2025. La domanda di abilitazione, anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a mezzo pec.

5 – Contributo per l’abilitazione
I soggetti di cui all’articolo 2, lettere a) e d), al momento della richiesta di abilitazione devono versare un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria pari a 50 euro. L’importo potrà essere rideterminato con Decreto Mef.
Il contributo è versato con le modalità previste nell’articolo 2, comma 1, D.M. 29 dicembre 2023, salvo che per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, che versano il contributo mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 39/2010.

6 – Esame delle domande e abilitazione
Le domande di abilitazione sono esaminate entro 150 giorni dalla data di ricezione.
Il Mef se accerta l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l’abilitazione, ne dà comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine per il compimento dell’istruttoria è sospeso.
Decorso infruttuosamente il termine per l’integrazione, il Mef, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all’abilitazione.
Il provvedimento di abilitazione è assunto dal Mef, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, che provvede, entro il termine di cui al comma 1, all’annotazione dell’abilitazione nel registro assicurandone la pubblicità.

7 – Decorrenza dell’abilitazione
L’abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione, ovvero, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione così come indicata nel relativo provvedimento di abilitazione. 8
Richieste di cancellazione volontaria dall’abilitazione
È possibile richiedere la cancellazione volontaria dall’abilitazione che decorre dalla data di ricezione della domanda. 9
Termini di trasmissione delle informazioni e loro aggiornamenti
È stabilito che i soggetti abilitati sono responsabili per le informazioni fornite al momento della richiesta di abilitazione e che devono provvedere nel termine di 30 giorni dal manifestarsi della variazione all’aggiornamento dei dati presenti nella loro area riservata del sito della revisione legale.