27 Apr Imposta di registro: Cambio di rotta sui piani particolareggiati
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.41/E del 23 aprile 2015, ha offerto chiarimenti in merito all’applicabilità del regime fiscale agevolato in materia di imposta di registro di cui all’art.33, co. 3 L. n.388/00 (applicabilità dell’imposta di registro dell’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento) anche in assenza di convenzione di
lottizzazione alla data di stipula dell’atto di trasferimento di immobili siti in zone soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata. Devono considerarsi superate pertanto le indicazioni contenute nella Circolare n. 9/E/02 (confermate con Circolare n. 11/E/02).