14 Mar La richiesta di rimborso è proponibile anche oltre l’esercizio successivo
In tema di imposte sui redditi, in base al D.P.R. n.322/98, art.2, co.8-bis, come introdotto dal d.P.R. n.435/01, art.2, il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l’ultimo inciso della disposizione citata, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Ne consegue che l’istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo (cfr. sentenza n.19537/14). Cassazione – sentenza n.4049 – 28 novembre 2014 – 27 febbraio 2015