Sul filo di lana cambia ancora l’Imu dei terreni montani

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Sul filo di lana cambia ancora l’Imu dei terreni montani

Con il D.L. n. 4/15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2015, è stato posticipato al 10 febbraio il versamento dell’Imu relativa ai terreni montani, originariamente previsto per il 26 gennaio. Inoltre, sono stati modificati i parametri con cui individuare le relative esenzioni. Ai fini dell’individuazione dell’esenzione, è stato preso a riferimento l’elenco Istat dei Comuni. Per effetto di quanto stabilito all’art.1 D.L. n. 4/15:

  1. sono sempre esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati quali totalmente montani;
  2. sono sempre esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati in Comuni classificati come parzialmente montani ma posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e/o imprenditori agricoli principali (Iap). L’esenzione in oggetto si rende applicabile anche nel caso in cui i terreni risultino concessi in affitto o comodato a CD e/o Iap.

Tale regime entra in vigore a decorrere dal 2015, ma ne è pervista l’applicazione retroattiva anche per l’anno 2014 con l’inclusione di una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale l’Imu non è comunque dovuta nel caso in cui non lo fosse in applicazione delle regole di cui al vecchio D.M. 28 novembre 2014. Da ultimo, si evidenzia come sia confermata l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, sempre ai sensi del D.M. 28 novembre 2014, non ricadono in zone montane o di collina.

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