Iva, le note di variazione sono facoltative

Iva, le note di variazione sono facoltative

L’emissione dipende dal momento dell’operazione e dal motivo di riduzione degli importi

La riduzione degli importi non sempre corrisponde alla possibilità di emettere una nota di variazione Iva. Per questo occorre distinguere sia il momento sia il motivo dell’emissione, nonché la distinzione delle variazioni che comportano una diminuzione del prezzo da quelle in cui si verifica una cessione di denaro, di uno sconto, di un premio o di un abbuono in natura.
Nella prassi commerciale sono frequenti i casi previsti da contratto in cui fin dalla sua origine o a seguito del raggiugimento di determinati obiettivi, si possono effettuare integrazioni/modifiche, sconti, premi o abbuoni sui prezzi praticati.
Infatti, nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad una riduzione del prezzo di vendita, la stessa variazione viene contemplata all’interno della fattura. Mentre nel caso di sconti, premi o abbuoni, la nota di variazione viene emessa solo quando è soddisfatta la condizione. In quest’ultimo caso, il secondo comma dell’art. 26 del Dpr n° 633/72 non prevede un termine entro cui emettere la nota di variazione. Al contrario, il terzo comma del suddetto articolo stabilisce che le note di variazione emesse a fronte di accordi sopravvenuti dalle parti (quindi non previste contrattualmente) subiscono un limite temporale in ordine al termine ultimo di emissione: un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile cui si riferiscono.
Nell’ipotesi in cui tale termine viene superato sarà comunque possibile l’emissione di “una lettera di accreditamento contabile” attraverso cui ridurre l’importo della transazione originaria. Tale documento non ha rilevanza agli effetti dell’Iva.
A differenza delle note di variazione in aumento, l’emissione di quelle in diminuzione rappresenta comunque una facoltà. Pertanto, il soggetto che non vi provvede non commette alcuna irregolarità.

La procedura concorsuale fa decadere il limite annuale

In caso di mancato pagamento del corrispettivo per effetto di procedure concorsuali o “metaconcorsuali” e di procedure esecutive rimaste infruttuose le note di variazione non sono soggette al termine annuale. Stessa sorte in caso di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, e simili del contratto. In questi casi, pur non sussistendo il termine annuale per l’emissione della nota di variazione in diminuzione, il documento può essere emesso entro e non oltre il termine previsto per l’esercizio del diritto di detrazione. Con riferimento al fallimento, si deve considerare il termine fissato per la presentazione delle osservazioni al piano di riparto, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione inviata ai creditori, ivi compresi quelli oggetto di procedimento di opposizione, impugnazione o revocazione. In caso di somme insussistenti per la soddisfazione dei creditori, il momento decorre dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Il professionista che a seguito dell’approvazione del piano di riparto incassi solo una parte del credito maturato per le proprie prestazioni (ante fallimento) non attiva la procedura delle note di variazione, ma procede con fatturare direttamente quanto incassato.
In caso di concordato preventivo, la data da prendere in considerazione, invece, coincide con la chiusura del concordato. Va tuttavia avvisato che la risoluzione n° 77/02 afferma che bisogna avere riguardo anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato. Parrebbe quindi quanto meno prudente attendere questo secondo momento, che consente di individuare esattamente l’importo non onorato per effetto della procedura. Al contrario, quando l’emissione della nota di variazione dipende da altre cause, quali annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili riferiti a un contratto, non è necessaria la dichiarazione della causa. Caso classico è quello del contratto che prevede una clausola risolutiva espressa: la semplice individuazione della causa che fa scattare detta clausola comporta la possibilità di emettere nota di variazione.