15 Nov Liberalizzazione delle grandi locazioni commerciali
In materia di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (locazioni commerciali) l’art. 18 del Dl n. 133/2014 (convertito in legge), dispone una deroga alla previsione di nullità del contratto prevista all’art. 79 della legge 392/1978. Il cd. decreto “Sblocca Italia” inserisce dopo il secondo comma del citato art. 79 la seguente previsione: “In deroga alle disposizioni del primo comma (dell’art. 79, ndr), nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto”. Viene introdotta quindi una liberalizzazione delle clausole contrattuali, avendo le parti la possibilità di derogare alle disposizioni di legge in materia di contratti di locazione ad uso commerciale. Importante precisare che tale nuova previsione non è applicabile ai contratti di locazione già in essere alla data di conversione del Dl 133/2014.