15 Nov Modello IVA TR: è possibile variare la scelta di utilizzo dell’eccedenza
La Risoluzione 99/E dell’11 novembre 2014 contiene la risposta ad un interpello in merito all’interpretazione dell’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972. Durante l’istruttoria relativa a due istanze di rimborso trimestrale, l’ufficio ha dovuto valutare la possibilità di revoca/conversione di istanze presentate nei termini. Il Contribuente ha la facoltà di rettificare il modello TR, validamente e tempestivamente presentato anche una volta decorso il termine di presentazione della “correttiva nei termini”. Nel caso in cui il contribuente opti per l’utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso, l’ufficio competente deve verificare che non si sia conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento, nel qual caso la rettifica non è consentita. La modifica della scelta da compensazione a rimborso può essere eseguita a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione. La modifica della modalità di utilizzo del credito, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA e, pertanto, la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione.