15 Nov Non bastano le stime UTE per l’analitico-induttivo su una società
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.24054 del 12 novembre 2014 ha ricordato come in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riguardo a quelli di impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile, ai sensi dell’art.54 (ora art.86 ndE) d.P.R. n.917/86, in base all’inequivoco significato del termine “corrispettivo”, occorre avere riguardo alla differenza tra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non al valore di mercato del bene, come per l’imposta di registro, essendo i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito diversi a seconda dell’imposta da applicare. Ne consegue, in presenza di contabilità formalmente regolare, che per procedere all’accertamento previsto dall’art.39, co.1, lett.d) d.P.R. n.600/73, consentito se le scritture risultino affette da incompletezze, inesattezze e infedeltà tali da giustificare il motivato uso del potere in parola, le valutazioni effettuate dall’UTE non possono rappresentare da sole elementi sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili, ma possono essere vagliate nel contesto della situazione contabile ed economica dell’impresa, e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti quali, tra le altre, l’assoluta sproporzione tra corrispettivo dichiarato e valore dell’immobile, costituire elementi validi per la determinazione dei redditi da accertare (cfr sentenze n.245/14, n.16700/05 e n.7689/03).