18 Ott Deducibilità degli accantonamenti Tfr
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.18752 del 5 settembre 2014 ha affermato come in tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art.70, co.3 d.P.R. n.917/86, nello stabilire che le disposizioni dei precedenti commi 2 e 3, concernenti la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, ” valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c) … del comma primo dell’art.16″ dello stesso T.U. – norma quest’ultima secondo la quale l’imposta si applica separatamente alle “indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art.49, co.2, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto” – , opera un rinvio non solo ai fini dell’identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l’indennità (nel qual caso sarebbe stato sufficiente il rinvio al secondo comma dell’art.49 – pure menzionato alla lett.c) dell’art.16 , che individua appunto i redditi di lavoro autonomo, fra i quali rientra quello dell’amministratore…), ma altresì ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dalla stessa lettera c) dell’art.16 e cioè che “il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto” (cfr sentenza n.10959/07).