27 Set Accertamento – La notifica agli eredi del de cuius
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.7138 del 26 marzo 2014 ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo, ex art.65 d.P.R. n.600/73, di comunicazione da parte degli eredi all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa delle proprie generalità e domicilio fiscale è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente: pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l’avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l’atto al dante causa e notificarlo presso l’ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta e insanabile della notifica e dell’avviso, presuppone tuttavia che l’Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge (cfr sentenze n.26124/07, n.12886/07 e n.8272/06).