Iscrizione al Registro delle Imprese accelerato

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Iscrizione al Registro delle Imprese accelerato

pdfMISE_Circ_n._3673C_del_19092014.pdf27/09/2014, 07:05

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n.3673/C del 19 settembre 2014 con la quale ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla richiesta di iscrizione presso il Registro delle Imprese a seguito delle novità introdotte con l’art.20, co.7- bis D.L. n.91/14. Il Ministero precisa che il Legislatore ha voluto imporre all’ufficio del Registro delle Imprese di procedere all’iscrizione dell’atto senza avviare i controlli concernenti “le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” che a norma di legge, ordinariamente, precedono l’iscrizione e che in caso di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell’iscrizione stessa. Il Legislatore ha voluto incidere sulle attività inerenti i controlli che l’ufficio ordinariamente effettua ai sensi dell’art.11, co.6 d.P.R. n.581/95. Alla luce della nuova normativa e al fine di assicurare l’immediatezza dell’iscrizione funzionale alla ratio normativa l’attività di controllo deve limitarsi alla verifica dei requisiti di ricevibilità dell’atto. Il Mise precisa come resti inalterato il rispetto del principio dell’ordine cronologico dell’esame delle pratiche imposto dall’art.6 del richiamato d.P.R. n.581/95 e l’immediatezza riguarda, quindi, la qualità dell’esame della pratica e non implica modifiche o accelerazioni rispetto al turno assegnato a essa al momento della protocollazione. Gli atti oggetto della normativa sono quelli pubblici, intendendosi come tali non solamente quelli di provenienza notarile, ma anche quelli provenienti da un’autorità pubblica, e le scritture private autenticate. A chiusura il Mise precisa come la previsione di cui all’art.20, co.7-bis sia derogabile nell’ipotesi in cui l’istanza di iscrizione pervenga da parte di un’impresa che non ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo pec a norma di legge.