05 Set La conversione in legge del Decreto crescita
È stata pubblicata sul S.O. n.72/L della Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014 la legge di conversione del D.L. n.91 del 24 giugno, meglio noto come “Decreto crescita“. In sede di conversione sono state introdotte novità sia per quanto riguarda il comparto agricolo che il diritto societario e, infine, il settore delle energie rinnovabili. Di seguito si riportano i principali interventi contenuti nel D.L. n.91/14.
Credito di imposta comparto agricolo – Art. 3
Viene introdotto, al fine di sostenere il “Made in Italy”, un credito di imposta per tutte le imprese che producono prodotti agricoli contemplati nell’Allegato I del Trattato di funzionamento della Ue, nonché alle sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nell’Allegato di cui sopra, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio. Il credito, concesso limitatamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ai due successivi, spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito incontra il tetto massimo di 50.000 euro. Le risorse complessive messe a disposizione sono: • 500.000 euro per il 2014; • 2.000.000 euro (importo così determinato in sede di conversione) per il 2015 e • 1.000.000 euro per il 2016. In maniera similare viene riconosciuto un ulteriore credito di imposta con l’obiettivo di incentivare la creazione di nuove reti di impresa nel settore agricolo o di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti. Beneficiarie sono, anche in questo caso, le imprese che producono prodotti agricoli contemplati nell’Allegato I del Trattato di funzionamento della Ue, nonché le sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nel medesimo Allegato di cui sopra. Il credito viene riconosciuto, anche in questo caso nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro. Anche in questo caso la concessione dell’a-gevolazione è prevista per il periodo in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi. Le risorse complessive messe a disposizione sono: • 4.500.000 euro per il 2014; • 12.000.000 euro (importo così determinato in sede di conversione) per il 2015 e • 9.000.000 euro per il 2016. In sede di conversione è stato esteso il creditoanche per i soggetti produttori di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, limitatamente al credito relativo alle reti di imprese, è stato ampliato il credito anche a quelle ove siano presenti soggetti costituiti in forma cooperativa o riuniti in consorzi. Entrambi i crediti così determinati devono essere indicati in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono concessi e possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi ed effetti di cui all’art.17 D.Lgs. n.241/97. I crediti non concorrono alla formazione dei redditi, della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5 Tuir. I crediti soggiaciono ad autorizzazione comunitaria e, in sede di conversione, è stato precisato come, nel caso di imprese diverse dalle pmi, essi devono rispettare i criteri stabiliti con i regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 in tema di aiuti de minimis. Con decreti ministeriali separati, da emanarsi nel termine di 60 giorni a decorrere dal 24 giugno 2014, saranno disciplinate condizioni, termini e modalità di fruizione dei due crediti di imposta.
Assunzioni in agricoltura – Art. 5
Viene introdotto un incentivo per le assunzioni nel comparto agricolo, al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli ex art.2135 cod.civ.. Le assunzioni devono avvenire tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato avente i seguenti requisiti: • durata almeno triennale; • devono garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno e • essere redatti in forma scritta. Per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori, essi, oltre ad avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: • essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; • essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per fruire dell’incentivo, le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assun-zione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art.2359 cod.civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’incentivo è determinato in misura pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi. Esso è riconosciuto unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità: a) per le assunzioni a tempo determinato: ෮ 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione; ෮ 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione; ෮ 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione; b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell’assunzione. In sede di conversione è stato introdotto il comma 6-bis, ai sensi del quale il valore annuale dell’incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto l’importo di: • 3.000 euro in caso di assunzione a tempo determinato e • 5.000 euro in caso di assunzione a tempo indeterminato. L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
Irap in agricoltura – Artt. 1-bis e 6-bis
Viene introdotto uno sgravio ai fini Irap a mezzo delle modifiche apportate all’articolo 11 D.Lgs. n.446/97. In particolare, viene previsto che le deduzioni di cui al co.1, lett. a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all’art.3, co.1, lett. d) e per le società agricole di cui alla L. n. 99/04, si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta a condizione che: • abbia lavorato almeno 150 giornate e • il contratto abbia almeno una durata triennale. Articolo 5 Reti di impresa in agricoltura In sede di conversione sono state introdotte ulteriori previsioni aventi lo scopo di incentivare l’utilizzo del con-tratto di rete nel comparto agricolo. Nello specifico, il nuovo art.1-bis, al comma 3 prevede che nei contratti di rete con partecipanti pmi agricole, è ammessa la suddivisione, fra i contraenti in natura, della produzione agricola ottenuta in comune in ragione della quota prodotto convenuta nel contratto stesso. Il successivo art.6- bis dapprima viene previsto l’accesso al Fondo rotativo per le pmi di cui all’art.1, co.354 L. n.311/04. Inoltre, nel rispetto dei limiti previsti dall’ordinamento comunitario, le imprese agricole, forestali e agroforestali aderenti a un contratto di rete, a parità delle ulteriori condizioni stabilite dai rispettivi documenti di programmazione, ac-quisiscono priorità all’accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi al programma 2014-2020.
Detrazioni Irpef – Art. 7
Viene introdotta una detrazione Irpef in favore dei giovani agricoltori. Ai sensi del nuovo co.1-quinquies dell’art.6 Tuir, infatti, ai coltivatori diretti e agli Iap iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. In sede di conversione è stato introdotta la precisazione che i terreni in oggetto non devono essere di proprietà dei genitori. La detrazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2014, per il medesimo periodo d’imposta l’acconto relativo all’Irpef è calcolato senza tenere conto della detrazione introdotta.
Incentivo al ricambio generazionale nel comparto agricolo – Art. 7 bis
In sede di conversione in legge, è stato introdotto il nuovo art.7-bis con cui, tramite l’integrazione del D.Lgs. n. 185/00, sono previste agevolazioni volte a incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria agricola e il ricambio generazionale del settore. È prevista la concessione di mutui agevolati per investimenti a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del preammortamento, allungato a 15 anni per investimenti nel settore della produzione agricola, nel limite del 75% dell’investimento massimo previsto pari a 1.500.000 euro. I soggetti ammessi al beneficio sono: 1. le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrano nella conduzione di un’intera azienda agricola, eser-citante esclusivamente l’attività agricola ex art.2135 cod. civ. da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda agricola attraverso iniziative nel comparto agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Dette imprese devono: ෮ essere costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda; ෮ esercitare esclusivamente attività agricola ex art.2135 cod. civ. ed ෮ essere amministrate e condotte da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni o, nel caso di società, almeno la metà dei soci e delle quote di partecipazione deve essere rappresentata da sog-getti aventi i richiamati requisiti di età; 2. le imprese che presentino progetti per lo sviluppo e il consolidamento di iniziative nei settori della produzio-ne e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda e che posseggano i requisiti di cui alle lett. b e c. I progetti finanziabili sono quelli nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Con decreto di natura non regolamentare da emanarsi nel termine di 60 giorni a decorrere dal 20 agosto 2014, saranno individuati criteri e modalità di fruizione.
Prelazione agraria – Art. 7 ter
L’articolo 7-ter, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto crescita, estende la possibilità di esercizio del diritto di prelazione i di riscatto agrario di cui all’art.8 della L. n.590/65 e art.7 della L. n.817/71, anche alle cooperative agricole a condizione che almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Reddito dominicale e agrario – Art. 7
Viene abrogato il co.1 dell’art.31 Tuir, con la conseguenza che non si rende più applicabile la riduzione del 70% del reddito agrario per i fondi rustici, costituiti per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non coltivati, neppure in parte, per un’intera annata. Vengono inoltre rideterminati i redditi dominicali e agrari a decorrere dal periodo d’imposta 2013, in misura pari a: • 15% per gli anni 2013 e 2014; • 30% per l’anno 2015 e • 7% a decorrere dall’anno 2016. Limitatamente ai terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari a: • 5% per gli anni 2013 e 2014 e • 10% per il 2015. Gli incrementi individuati si applicano sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’art.3, co.50 L. n.662/96. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle modifiche di cui sopra.
Agevolazioni per investimenti – Art. 18
Viene introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2007, desti-nati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stto. Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno e fino al 30 giugno 2015. Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Sono ammesse all’agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore al 25 giugno o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito d’imposta è comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. È previsto un limite minimo di investimento, pari all’importo unitario di € 10.000. Il credito d’imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato, non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co.5 Tuir. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui al co.53 dell’art.1 L. n.244/07. Ai fini dell’utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. L’impresa decade dall’agevolazione quando: • l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto; • i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all’art.43, co.1 d.P.R. n.600/73, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.
Sabatini bis – Art. 18
In sede di conversione in legge viene previsto che i finanziamenti relativi alla cosiddetta Sabatini bis (art.2 L. n.69/13) possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le pmi di cui all’art.2, co.100, lett.a), della L. n.662/96, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento. Ai fini dell’accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto.
Ace – Art. 19
Il Legislatore interviene nuovamente sull’Aiuto alla crescita economica (ACE) prevedendo nello specifico che: • per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40%. Inoltre, per i periodi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. La disposizione, come modificata in sede di conversione in legge, si rende applicabile alle società ammesse alla quotazione le cui azioni sono negoziate al 20 agosto 2014 ed è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea per tutte le società è possibile fruire, a decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, di un credito d’imposta applicando all’eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 Tuir. Il credito d’imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell’Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
Iva – Art. 8 bis e 32 bis
Contributo recupero pneumatici usurati
È previsto l’assoggettamento a Iva del contributo assolto dagli utenti finali e destinato al recupero dei pneumatici fuori uso da parte degli stessi produttori. Detto contributo, che è parte integrante del corrispettivo di vendita, deve essere distintamente indicato in fattura. Il produttore o l’importatore applicano il contributo vigente al momento dell’immissione del pneumatico sul mercato nazionale del ricambio. L’ammontare del contributo non varia nelle successive fasi di commercio del pneumatico e deve essere sempre distintamene indicato in fattura.
Servizio postale universale
Viene sostituito il n.16 dell’art.10 d.P.R. n.633/72, con la conseguenza che si considerano esenti le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti che sono obbligati ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a esse accesso-rie, le cui condizioni sono state negoziate individualmente. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti anteriormen-te al 21 agosto, giorno di entrata in vigore della disposizione. Articolo 8-bis e 32-bis
Pmi quotate – Art. 20 co.1
Viene introdotto il concetto di pmi quotata, consistente in un’impresa con azioni quotate che abbia, in base al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio, anche anteriore all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, alternativamente: • un fatturato fino a 300.000.000 euro o • una capitalizzazione media di mercato nell’ultimo anno solare inferiore a 500.000.000 euro. Non si considerano tali le pmi che abbiano superato entrambi i predetti limiti per 3 esercizi, ovvero 3 anni solari, consecutivi. Per dette società, a mezzo di modifiche apportate all’art.106 del TUF (D.Lgs. n.58/98) è prevista la possibilità di prevedere negli statuti clausole che permettano di individuare una partecipazione all’Opa obbligatoria in una fascia compresa tra il 25% e il 40% delle azioni, rispetto alla quota standard del 30%.
Maggiorazione di voto e azioni a voto plurimo – Art. 20 co.1
Viene inserito all’interno del TUF il nuovo art.127-quinquies con il quale è prevista la possibilità, da parte delle imprese quotate, di emettere azioni a voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’apposito elenco predisposto dalla Consob. In tal caso, gli statuti possono prevedere anche la rinuncia irrevocabile, in tutto o in parte, al voto maggiorato. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell’art.2437 cod.civ.. Si determina la perdita della maggiorazione in caso di cessione dell’azione a titolo oneroso o gratuito, o di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’art.120, co.2. Nel silenzio dello statuto, il diritto di voto maggiorato: • è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; • si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell’art.2442 cod.civ.. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In sede di conversione è stato introdotto anche il nuovo art.127-sexies con cui è previsto, in deroga a quan-to statuito al novellato art.2351, co.4 cod.civ., l’impossibilità di previsione statutaria di emissione di azioni a voto plurimo. Articolo 20, co.113. È previsto che al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all’emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di: • aumento di capitale ai sensi dell’art.2442 cod.civ. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d’opzione; • fusione o scissione. In tal caso è fatto divieto di prevedere negli statuti la possibilità di ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell’art.127-quinquies.
Diritto societario – Art. 20
Vengono introdotte alcune modifiche al codice civile. Nello specifico: • viene modificato l’art.2437-ter, co.3 di modo che, per quanto riguarda le società con azioni quotate in mercati regolamentati, lo statuto può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato non solo in base alla media dell’ultimo semestre, ma anche da parte degli amministratori, sentito il collegio sindacale e i revisori; • viene modificato l’art.2343-bis, co.2 con la conseguenza che in ipotesi di acquisizione della società da promotori, soci e amministratori, il cedente può presentare la relazione giurata di stima o non allegare la relazione nel caso in cui il conferimento è rappresentato da valori mobiliari di valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato o, in alternativa da beni in natura e crediti di valore pari al fair value di bilancio o, da ultimo, nel caso di presentazione di una stima da parte di un esperto indipendente; • viene sostituito il co.2 dell’art.2500-ter con la conseguenza che nella trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’art.2343 ovvero dalla documentazione di cui all’art.2343-ter ovvero, nel caso di Srl, dell’art.2465. Si applicano altresì, nel caso di Spa o Sapa, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’art.2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’art.2343-ter, il co.3 del me-desimo articolo; • modificando l’art.2441, co.2, l’offerta di opzione deve essere depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con mo-dalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’offerta; • per mezzo della modifica all’art.2327, il capitale sociale minimo previsto per le Spa passa da 120.000 euro a 50.000 euro; • limitamente alla Srl viene abrogato il co.2 dell’art.2477 cod.civ. ai sensi del quale era previsto l’obbligo di no-mina dell’organo di controllo o del revisore in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le Spa. Viene anche previsto che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina rappresenta giusta causa di revoca; • a mezzo della sostituzione dei co.3 e 4 dell’art.2351 cod.civ., limitatamente alle Spa viene previsto che lo statuto possa prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statu-to può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di 3 voti. Le deliberazioni di modifica statutaria con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo, relativamente alle Spa iscritte al Registro delle Imprese al 31 agosto 2014, è adottata, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea. In sede di conversione è stato introdotto il co.7-bis con il quale è previsto, al fine di facilitare e di accelerare l’avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel Registro delle Imprese, che quando l’iscrizione della società, con esclusione delle Spa, è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal 1° settembre 2014, il conservatore del registro procede all’iscrizione im-mediata dell’atto. L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto. Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 cod. civ..
Credito alle imprese – Artt. 21 e 22
In materia di obbligazioni e cambiali finanziarie emesse da società non quotate viene abrogata la ritenuta nella misura del 26% sugli interessi nel caso in cui: a) siano detenuti da investitori qualificati come definiti ai sensi dell’art.100 del TUF; b) siano corrisposti a Oicr italiani o comunitari, il cui patrimonio è investito almeno per il 50% in detti titoli e le cui quote siano detenute da investitori qualificati come sopra individuati. Viene, inoltre, abrogata la ritenuta, sempre nella misura del 26%, sugli interessi dei finanziamenti a medio lungo termine. Sempre in tema di finanziamenti a medio-lungo termine, le agevolazioni di cui all’art.15 d.P.R. n.601/73 sono estese anche: • alle successive cessioni dei crediti inerenti detti finanziamenti e • alle operazioni di finanziamento di durata superiore ai 18 mesi poste in essere da società di cartolarizzazione.
Cooperative – Art. 17 bis
In sede di conversione è stato introdotto un nuovo articolo relativo alle società costituite in forma cooperativa. Nello specifico è previsto che, relativamente alle cooperative di consumo e ai loro consorzi, la detassazione degli utili destinati a rivalutare quote o azioni non concorre alla formazione del reddito imponibile, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento UE n.1407/2013 in materia di aiuti de minimis. Per dette società, inoltre, la quota di utile è definita nella misura del 23%, riducendo di fatto di 7 punti percentuali l’agevolazione. Le suddette previsioni si rendono applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 20 agosto 2014. Con i commi da 5 a 8 viene prevista l’emanazione a cura del MiSe, nel termine di 30 giorni a decorrere dal 20 agosto 2014, di un decreto di natura non regolamentare avente lo scopo di determinare le misure che le cooperative di consumo con oltre 100.000 soci dovranno adottare, nel termine del 31 dicembre 2015, per incrementare il coinvolgimento dei soci negli aspetti decisionali. Tali misure dovranno avere lo scopo preciso di: • aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la Nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito internet della cooperativa stessa; • rafforzare l’informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell’ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare e • rafforzare i diritti dei soci verso i CdA della cooperativa anche attraverso la previsione dell’obbligo di risposta ai soci e dell’obbligo di motivazione. Il decreto dovrà individuare i casi, ai sensi dell’art.2533 cod.civ., di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la coop nel rispetto di quanto previsto nello statuto, per almeno un anno.
Crisi di impresa – Art. 22 co.7
Viene abrogato l’art.11, co.3-quater D.L. n.145/13 con cui era stata introdotta la norma di interpretazione autentica con cui veniva regolata la prededucibilità dei crediti in occasione di procedure di concordato c.d. “in bianco”.
Incremento diritti Cciaa – Art. 20 co.2
Le imprese, attraverso contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Cciaa con il deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese, contribuiscono al finanziamento dell’Oic che fornirà supporto all’attività del Parlamento e degli organi di Governo in materia normativa contabile ed esprimerà pareri. Si evidenzia come, in controtendenza con questa previsione, sempre il Governo, con l’art.28 D.L. n.90/14, il c.d. “Decreto P.A.”), convertito con L. n.114 pubblicata sul S.O. n.70/L della Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2014 , ha previsto la riduzione dell’importo annuale dovuto alle Cciaa ai sensi dell’art.18 L. n.580/93 nelle se-guenti misure: • 35% per l’anno 2015; • 40% per l’anno 2016 e • 50% a decorrere dall’anno 2017. Articolo 20, co.215
Fonti rinnovabili – Art. 25 bis, 26 e 30
Scambio sul posto
In sede di conversione in legge viene introdotto l’art.25-bis con cui è previsto che, entro 90 giorni a decorrere dal 21 agosto e con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l’AEEG provvederà alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive: • fatti salvi gli obblighi di officina elettrica, per gli impianti che entrano in funzione a decorrere dal 1° gennaio 2015, la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW; • per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi come rimodulati dall’art.24 del D.L. Crescita e • per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto di potenza superiore ai 20 kW i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.
Rimodulazione tariffe incentivanti
In sede di conversione è stato integralmente riscritto l’art.26 disciplinante la revisione delle tariffe incentivanti erogate per gli impianti fotovoltaici. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia pro-dotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: 1. la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è conse-guentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all’Allegato 2 al DL 91/14; 2. fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione dell’incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione dell’incentivo incremen-tato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Mise, da emanare entro il 1° ottobre 2014; 3. fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell’in-centivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità: ෮ 6% per gli impianti aventi potenza nominale compresa tra i 200 kW e i 500 kW; ෮ 7% per gli impianti aventi potenza nominale compresa tra i 500 kW e i 900 kW; ෮ 8% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. In assenza di comunicazione da parte dell’operatore il GSE applica l’opzione 3. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell’80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a definire le modalità di acquisto. Nello specifico, a decorrere dal secondo semestre 2014, il GSE erogherà le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le modalità operative saranno definite entro 15 giorni a decorrere dal 21 agosto dal GSE e approvate con decreto del Mise.
Semplificazione delle procedure autorizzative
Con decorrenza 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. In particolare, con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, il modulo contiene esclusivamente: a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l’indirizzo dell’immobile e la descrizione sommaria dell’intervento; b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alla regola d’arte e alle normative di settore. Ulteriori semplificazioni sono previste per quanto concerne la richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, per le quali si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6.
Oneri di gestione GSE
Con l’articolo 25 è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW. Gli importi saranno validi per un triennio e determinati dal MiSe su proposta del GSE.
Ritardati pagamenti – Art. 22
Viene introdotto il nuovo art.8-bis al D.L. n.70/11, prevedendo che, entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono a integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuto pagamento. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi 60 giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi 6 mesi dall’avvenuta regolarizzazione.
Concorsi a premio – Art. 22 bis
Al fine di semplificare le operazioni promozionali delle aziende, viene inserita, nell’alveo dell’art.6, co.1 del d.P.R. n.430/01 la lett.c-bis con la quale è previsto che non si considerano concorsi a premio le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.