12 Lug Società, così si configurano direzione e coordinamento
L’articolo 2497 del Codice civile stabilisce che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
In mancanza di un chiaro riferimento normativo, dobbiamo rifarci alla giurisprudenza (si veda per tutte la sentenza della Corte di Cassazione n. 15276 del 1° giugno 2021) che al riguardo stabilisce che l’assenza di qualsiasi definizione normativa dei «principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale» – cui fa riferimento la norma codicistica – non può che rimandare alle buone tecniche di gestione dell’impresa, mutuate dalla esperienza e dalla prassi aziendale ed elaborate dalla scienza economica, in parte evidenziate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in relazione alle quali è dato individuare i limiti oltre i quali la scelta gestionale, compiuta dall’amministratore, non può ritenersi conforme alla misura della diligenza richiesta, avuto riguardo alle peculiari circostanze conosciute o conoscibili, ed indipendentemente da eventuali profili di rilevante alea economica che tale scelta presenti.
Tali limiti vanno individuati nell’irragionevolezza dell’operazione economica (pregiudizievole per la società), in quanto da ritenere del tutto illogica o compiuta in assenza delle normali cautele ed in mancanza della verifica delle necessarie informazioni – preventivamente acquisite od acquisibili – che normalmente sono richieste per una scelta imprenditoriale di quel tipo, nonché, in generale, nella mancanza di diligenza (intesa come manifesta inavvedutezza ed imprudenza: da valutare, dopo la modifica dell’articolo 2392 del Codice civile operata in seguito alla riforma del decreto legislativo 6/2003, alla stregua dell’articolo 1176, comma 2, codice civile) mostrata dall’amministratore nell’apprezzare preventivamente e compiutamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere (per confronto, si vedano le seguenti sentenze della Corte di cassazione: sezione 1, sentenza n. 3652 del 28 aprile 1997; sentenza n. 3409 del 12 febbraio 2013; sentenza n. 1783 del 2 febbraio 2015; sentenza n. 17441 del 31 agosto 2016; sezione 1, sentenza n. 15470 del 22 giugno 2017 – che si richiamano tutte al criterio, di origine anglosassone, della “business judgment rule”).
Ed invero, se la giurisprudenza sopra richiamata si riferisce più propriamente agli atti di gestione dell’impresa commerciale, riservati alla competenza dell’amministratore, in quanto organo esecutivo della società (la nomina del quale, da parte dell’assemblea, viene ad essere direttamente riferita – nel caso di specie – all’esercizio del diritto di voto del socio pubblico di maggioranza), non pare tuttavia dubitabile che i predetti criteri di verifica della misura della diligenza dovuta nella corretta gestione dell’impresa debbano trovare applicazione, per traslato, in virtù del continuum che viene ad istituirsi tra l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento degli amministratori della capogruppo e dei poteri di gestione degli amministratori delle singole controllate (diversa essendo soltanto la dimensione del livello strategico di intervento dei primi sulle scelte economiche dei secondi), anche alla verifica del grado di correttezza dell’attività direttiva svolta ex articolo 2497 codice civile dalla società od ente che, mediante il controllo azionario, è in grado di condizionare le delibere assembleari della società eterodiretta, incidendo, pertanto, sulle stesse scelte gestionali di quest’ultima. La stessa sentenza evidenzia che l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea della società controllata, e nella specie il voto di approvazione del bilancio di esercizio, non integra ex se il presupposto di insorgenza della responsabilità dell’amministrazione nei confronti degli altri soci di minoranza della società partecipata, non solo in quanto socio di maggioranza, ma al tempo stesso in quanto autonomo soggetto giuridico collocato in posizione dominante rispetto alla società partecipata, e che, tramite il voto deliberativo in assemblea, ha svolto abusivamente l’attività di direzione e coordinamento, tanto più dovendosi considerare che, nella disciplina riformata delle società per azioni, una compartecipazione dell’assemblea dei soci alle scelte gestionali ed operative degli amministratori, rimane totalmente esclusa dopo la riforma dell’articolo 2364 del codice civile.