22 Lug Fallibilità dell’ex socio Snc
La recente sentenza della Cassazione 15 luglio 2014, n.16169 affronta il tema del limite temporale di fallibilità dell’ex socio e del socio non più illimitatamente responsabile entro l’anno dall’osservanza delle “formalità per rendere noti ai terzi” lo scioglimento del rapporto sociale o la cessazione della responsabilità illimitata. La necessità di un limite temporale all’assoggettabilità al fallimento del socio di società commerciale in tutti i casi di perdita, per qualsiasi causa, della responsabilità illimitata discende dall’esigenza di assicurare il principio di certezza delle situazioni giuridiche stabilito dal Giudice delle leggi con la sentenza 66/1999. Pertanto, il nuovo art. 147 l. fall. dispone che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, il tutto, beninteso, a condizione che siano state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti che determinano la perdita della responsabilità illimitata. Con riguardo, invece, alle società irregolari, alle società di fatto e alle società occulte si pone l’interrogativo se tra le formalità richiamate dal secondo comma dell’art. 147 l. fall. possano ricomprendersi anche i “mezzi idonei” di cui al secondo comma dell’art. 2290 c.c., poiché, ove non possa riconoscersi l’idoneità di una pubblicità sostitutiva, rimarrebbe preclusa alle società non iscritte al registro delle imprese l’applicabilità della nuova norma.
22 luglio 2014