
21 Set Via libera al forfettario se il rapporto non muta
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 382/0219, ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), L. 190/2014, non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Tuttavia, con la circolare n. 9/E/2019 è stato precisato che nell’ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non trova applicazione se i 2 rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.