Valida anche la prova investigativa per provare l’assenza di fattura

Valida anche la prova investigativa per provare l’assenza di fattura

Qualora l’Amministrazione finanziaria proceda alla rettifica della dichiarazione per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura spetta all’ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale è stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare che non vi è stata alcuna irregolarità o omissione, non essendo sufficiente, a tal fine, nemmeno la regolarità formale delle scritture o la mancanza di evidenze contabili dei pagamenti in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili e trattandosi di acquisti “al nero”. Quindi l’onere probatorio può essere assolto dall’Amministrazione anche con elementi indiziari e questi possono essere tratti da più fonti, anche investigative: in particolare, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, che devono essere contenute in atti allegati all’avviso di accertamento notificato ovvero trascritte essenzialmente nella motivazione dello stesso, secondo la previsione del D.P.R. 633/1972, articolo 56, comma 5, (aggiunto dal D.Lgs. 32/2001, articolo 2, comma 1, lettera b, norma specifica rispetto a quella della L. 212/2000, articolo 7), costituiscono ammissibili indizi, di cui il giudice tributario di merito deve tenere conto nel valutare la fondatezza delle domande e delle eccezioni delle parti (cfr. sentenze n. 1236/2006, n. 2462/2007, n. 1164/2008, n. 8772/2008, n. 9958/2008, n. 12041/2008, n. 2749/2009, n. 4306/2010, n. 12802/2011, n. 9108/2012; n. 20059/2014, n. 428/2015 e n. 18941/2015).
Cassazione – sentenza n. 6665 – 16 febbraio 2016 – 6 aprile 2016