Trattamento fiscale del rimborso chilometrico

Trattamento fiscale del rimborso chilometrico

In data 30 ottobre 2015 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la Risoluzione n.92/E in materia di trattamento fiscale del rimborso chilometrico ai dipendenti. L’istante interpello è una società che si occupa di attività assicurativa, i cui dipendenti lavorano spesso in trasferta fuori dal Comune dove ha sede la società. Il rimborso chilometrico viene calcolato moltiplicando il coefficiente ACI di riferimento del singolo dipendente (in base al suo autoveicolo) con i km percorsi. Se la distanza “abitazione – luogo di destinazione” è minore rispetto alla distanza “sede di lavoro – luogo di destinazione” il rimborso chilometrico è interamente riconosciuto in regime di esenzione contributiva e ai fini IRPEF. Se la distanza “abitazione – luogo di destinazione” è maggiore rispetto alla distanza “sede di lavoro – luogo di destinazione” la differenza del rimborso sul percorso “abitazione – sede di lavoro”, seppur corrisposto dalla società al dipendente, è sottoposto a tassazione contributiva e fiscale. I dipendenti della società ritengono che la maggiore indennità derivante dalla percorrenza di tale tragitto non dovrebbe rientrare nell’imponibile contributivo e fiscale, in quanto da considerarsi un vantaggio fortuito per il dipendente, e dunque non tassabile in capo al dipendente. L’Agenzia delle entrate ha dato parere negativo in merito, affermando che, il maggior rimborso chilometrico erogato al dipendente nell’ipotesi in cui la distanza dalla propria residenza alla località di trasferta risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art.51, co.1, TUIR. Se, invece, la distanza tra la propria residenza e la località di missione risulta inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio alla medesima località di missione, il conseguente minor rimborso chilometrico è da considerarsi non imponibile ai sensi dell’art.51, co. 5, secondo periodo, TUIR.