Transfer pricing: linee guida e procedura per la rettifica in diminuzione del reddito

Transfer pricing: linee guida e procedura per la rettifica in diminuzione del reddito

l D.M. 14.5.2018, pubblicato in G.U. 23.5.2018, n. 118, ha individuato le Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110, co. 7, D.P.R. 917/1986, in materia di prezzi di trasferimento.
Si specifica che la valorizzazione di un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso; il metodo con tali caratteristiche deve essere selezionato fra quelli seguenti: confronto di prezzo, prezzo di rivendita, costo maggiorato, margine netto della transazione, transazionale di ripartizione degli utili.
In merito all’aggregazione delle operazioni, si dispone che il principio di libera concorrenza è applicato operazione per operazione.
Tuttavia, se un’impresa associata realizza due o più operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate, o che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell’analisi di comparabilità.
Infine, viene decretato che, ai fini della valorizzazione in base al principio di libera concorrenza di un’operazione controllata consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto è data facoltà al contribuente di scegliere un approccio semplificato in base al quale, previa predisposizione di apposita documentazione, la valorizzazione del servizio è determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% di tali costi.

Il Provvedimento Agenzia Entrate 30.5.2018 ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle istanze con cui le imprese residenti, appartenenti ad un gruppo multinazionale, potranno ottenere dall’Agenzia delle Entrate il riconoscimento di una variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato estero.
in particolare, si specifica che per accedere alla procedura le imprese devono indirizzare apposita istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate nella quale deve essere indicato, tra gli altri elementi, lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione.
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione del reddito.
In caso di eventuale mancato riconoscimento della variazione in diminuzione, non risultano pregiudicati, per il contribuente, i termini per l’attivazione dello strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato nell’istanza. Rimane, inoltre, la facoltà per il contribuente di attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie prevista dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.