
24 Ott Tracciabilità delle spese sanitarie ai fini dichiarativi
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 16 ottobre 2020, protocollo n. 329676, ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal STS, nonché in base a quanto previsto dai decreti Mef, a eccezione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Ssn, per lequali l’articolo 1, comma 680, L. 160/2019 dispone che non si applichi la regola della tracciabilità degli oneri, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo 1, comma 679, L. 160/2019, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23, D.Lgs. 241/1997.
Provvedimento_tracciabilità_oneri_sanitari_e_veterinari.pdf50.24 KB24/10/2020, 06:45